Sicurezza in magazzino e sui carrelli elevatori: regole base

Sicurezza in magazzino e sui carrelli elevatori

I carrelli elevatori rappresentano delle attrezzature versatili e performanti, in grado di soddisfare diverse esigenze per quanto riguarda la movimentazione delle merci in maniera semplice e veloce.

 

Il loro utilizzo, allo stesso tempo, comporta il rispetto di specifiche norme inerenti la sicurezza del personale, nell’ottica di prevenire comportamenti e difetti stessi dei macchinari, i quali potrebbero causare conseguenze anche molto gravi.

 

 

Le norme di sicurezza fondamentali in magazzino

 

Le norme di riferimento per quanto concerne la sicurezza in magazzino predisposte dalla legge italiana nell’ottica di garantire un ambiente dove potersi spostare in maniera serena sono diverse, a cominciare dal Codice Civile.

 

Qui viene sottolineata la crucialità di offrire al lavoratore la possibilità di operare in totale sicurezza, qualcosa di cui risulta responsabile il datore di lavoro. Sarà lui a dover adottare le misure opportune in termini di prevenzione tanto per i rischi interni che per quelli esterni.

 

C’è poi un secondo documento che fornisce maggiori dettagli tecnici, anche per quanto riguarda la manutenzione periodica dei macchinari come i carrelli elevatori: il Decreto Legislativo n.° 81 del 2008, noto altresì come Testo Unico sulla Sicurezza (TUS o TUSL).

 

Infine, è buona prassi tenere conto delle indicazioni fornite dalla casa produttrice, le quali contengono osservazioni rilevanti circa le opportune procedure di verifica sulla base delle caratteristiche dello specifico macchinario.

 

 

Gestire e tutelare il personale delle logistica

 

La normativa individua quattro possibili categorie di rischio per i lavori della logistica, a seconda del tipo di situazione oggetto di potenziale pericolo. Si parla nella fattispecie di:

 

  • Rischi legati al luogo di lavoro.
  • Rischi relativi alle attrezzature adoperate.
  • Rischi inerenti la salute degli addetti ai lavori.
  • Rischi pertinenti il tipo di merce.

 

Per assicurare un ambiente in cui non solo siano assenti o contenute potenziali situazioni di pericolo, ma in cui il lavoratore possa operare nel miglior modo possibile, la legge individua le opportune misure a tutela degli operatori. Il protocollo adottato prevede generalmente le seguenti fasi:

 

  • Valutazione dei rischi rispetto alla singola struttura.
  • Informazione e formazione del personale.
  • Impiego dei dispositivi dei DPI.
  • Conseguimento di una segnaletica ad hoc, orizzontale e verticale.
  • Predisposizione di percorsi formativi specifici per il carrellista e monitoraggio della sua salute.

 

Infine, ma non meno importante, un ruolo decisivo è quello che gioca la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, in special modo i carrelli adibiti alla movimentazione delle merci, che dovranno essere sicuri ed efficienti.

 

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Uso in sicurezza dei carrelli elevatori

 

I carrelli elevatori non possono essere guidati da qualsiasi persona ma soltanto da operatori che hanno effettuato un certo iter di addestramento, con tanto di aggiornamenti periodici.

 

Inoltre, per un uso in totale sicurezza, è indispensabile da un lato disporre di modelli in linea rispetto alla singola situazione, dall’altro programmare interventi specifici di manutenzione e monitoraggio dei mezzi. Questa misura si rivela, oltre che obbligatoria per legge, determinante per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Pertanto, occorre accertarsi che gli operatori abbiano a disposizione e indossino i DPI: casco, cuffie, scarpe antinfortunistiche, giubbotti ad alta visibilità. Anche il rispetto della segnaletica andrà pedissequamente verificato, così come quello inerente i limiti di velocità: lo standard massimo negli ambienti interni è pari a 8 km/h, che potrebbero scendere ulteriormente in caso di carico pesante.

 

Infine, bisogna garantire una buona visibilità al carrellista, permettendogli di movimentare la merce con l’adeguata cautela. Ricordiamo che gli spostamenti con il carrello sono permessi soltanto a carico abbassato: qualcosa che serve a evitare, tra le altre cose, il rischio potenziale di ribaltamento.

 

 

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